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Statuto

Pergine 25 novembre 2011
Allegato A
STATUTO
1. Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 , e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l’Associazione di promozione sociale denominata “Tra il Sole e la Terra”, con sede presso Stefano Facchinelli Loc. Maso Grillo 13 – 38057 Pergine Valsugana (TN) e potrà istituire altrove altre sedi. La durata dell’Associazione è fissata sino al 31/12/2036 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea ordinaria.
2. L’Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nei settori dell’alimentazione biologica, dell’eco-compatibilità e dell’ambiente, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. A tale fine l’Associazione potrà compiere ogni azione diretta alla promozione e alla diffusione di prodotti biologici, naturali, eco–compatibili ed equo-solidali, nell’intento di una corretta informazione e sensibilizzazione della collettività sulle tematiche dell’alimentazione biologica e del rispetto ambientale.
L’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
 Acquisti collettivi di prodotti,
 Sostenere piccoli produttori, stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano un’equa remunerazione;
 Organizzare momenti di incontro e di coordinamento tra associati e produttori;
 Promuovere la solidarietà fra gli associati;
 Organizzare convegni, seminari, incontri ed iniziative formative sui temi dell’eco – compatibilità, della produzione biologica, nel campo alimentare, delle energie alternative, del risparmio energetico e del rispetto dell’ambiente;
 Collaborare con altre Associazioni ed organismi operanti nei settori dell’alimentazione biologica, dell’eco-compatibilità e dell’ambiente;
 Collaborare con altri Enti, pubblici e privati, interessati a vario titolo alle materie oggetto del presente statuto;
 Promuovere raccolte fondi per iniziative di solidarietà, umanitarie o benefiche;
 Promuovere ogni iniziativa od esercitare ogni altra attività necessaria o puramente opportuna al fine del raggiungimento degli scopi e delle finalità sopra elencate.
3. Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea degli associati; il Consiglio Direttivo ed eventuale Organo di Revisione.
4. Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi. Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e alla partecipazione alla vita associativa. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
5. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
6. L’Assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Essa è presieduta e convocata almeno una volta l’anno entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e tutte le volte che sia necessario dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, oppure quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta mediante avviso scritto (posta elettronica o a mezzo organo ufficiale di stampa dell’associazione), inviato almeno otto giorni prima, con indicazione del luogo, dell’ora e degli argomenti all’ordine del giorno. In particolare, l’Assemblea delibera sull’approvazione del bilancio e sulla elezione del Consiglio Direttivo. In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti. Ciascun associato ha diritto a un voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. E’ ammessa al massimo una delega per socio. L’Assemblea delibera con le maggioranze stabilite dal Codice Civile. Il verbale di ogni assemblea sarà stilato a cura del Segretario e controfirmato dal Presidente.
7. Per la modifica dello statuto sono necessarie, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno 2/3 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.)
8. L’associazione e’ amministrata da un C.D. composto da tre o cinque o sette membri (a scelta dell’assemblea nel momento del rinnovo delle cariche sociali). L’assemblea nomina o elegge separatamente il presidente e i consiglieri.
Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. I consiglieri cooptati rimangono in carica fino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. In quest’ultimo caso spetta al Presidente, o al Vice-Presidente o in alternativa al consigliere più anziano convocare l’Assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Consiglio. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno cinque giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite convocazione (posta elettronica o a mezzo organo ufficiale di stampa dell’associazione).
La carica di consigliere è gratuita.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell’Assemblea dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento.
9. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente.
Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il C.D. provvederà alla formazione del bilancio sociale da presentare all’assemblea dei soci.
10. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a) dalle quote associative e da eventuali contributi degli associati;
b) da donazioni, erogazioni, lasciti e legati testamentari e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all’esercizio delle attività statutarie;
c) da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, anche nell’ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
e) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell’associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
11. Il presente statuto è integrato da un “Regolamento” approvato all’assemblea dei soci.
12. Nel caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale.
13. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, alle norme codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Pergine Valsugana, 25 novembre 2011

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